L’Avvocato risponde oggi parliamo di contraffazione online

Negli ultimi anni le innovazioni tecnologiche hanno cambiato il modo di fare business e quindi si è sviluppato un sistema di scambi commerciali parallelo al sistema tradizionale.
Tuttavia, in questo nuovo scenario in cui vi è stato l’avvento di internet e la creazione di piattaforme per svolgere il commercio sui siti web, è aumentato, anche a livello internazionale, il fenomeno della contraffazione.
La contraffazione comporta un danno per lo Stato, poiché si concretizza nel danneggiare l’attività ed i profitti delle imprese, tramite lo sfruttamento del lavoro, la evasione fiscale, il riciclaggio di danaro, il finanziamento della la criminalità organizzata.

Contraffazione nel Web

Con l’uso del nuovo sistema di compravendita on line (e-commerce), si è realizzata una possibile confusione fra i prodotti, con conseguente violazione della proprietà intellettuale ed industriale e quindi della relativa normativa contenuta nel codice CPI emanato con Decreto legislativo 10 febbraio 2005 n.30, nonché violazione della normativa riguardante la concorrenza sleale di cui all’art 2598 c.c..
Attualmente, tra le tecniche più diffuse di contraffazione online, vi sono il Cybersquatting ed il Keyword advertising.

Per quanto riguarda il Cybersquatting, si tratta di un fenomeno che consiste nel registrare domini web facilmente riconducibili a marchi altrui.
Per la registrazione vige il principio secondo cui chiunque chieda l’assegnazione di un nome di dominio non ancora registrato dalle imprese che svolgono la loro attività con il nome di un marchio, può ottenerla, e quindi essere presente negli appositi registri, poiché attualmente vige il principio del “first come, first served”, in base al quale, seguendo un ordine cronologico “chiunque chieda l’assegnazione di un nome di dominio non ancora registrato da altri, ne ottiene la registrazione ed il diritto di utilizzo in esclusiva, indipendentemente dal fatto che tale nome di dominio sia in conflitto con altrui diritto”.

Il Cibersquotter, una volta acquistato lo spazio virtuale, lo rivende alle aziende che non hanno registrato in tempo il loro marchio in un proprio dominio nel web, e tale rivendita avviene ad un prezzo elevato, speculando nell’interesse della stessa impresa di mantenere fermo il livello di brand acquisito.
Non essendoci attualmente una normativa specifica per disciplinare il malcostume del cybersquatting, e considerato che, secondo gli orientamenti giurisprudenziali, i nomi a dominio sono da considerarsi segni distintivi di impresa, avendo la funzione di attrarre l’attenzione dei consumatori, si è cercato di riadattare, in sede di interpretazione giurisprudenziale, la legge dei marchi alla nuova realtà tecnologica

rappresentata dai siti web, per cui l’uso illecito degli stessi nomi di dominio registrati e assegnati al cybersquotter, i quali siano in grado di generare confusione nei clienti e fornitori, costituisce una violazione del principio contenuto nell’ art. 8 del Regolamento UE, il quale prevede l’impedimento della registrazione di un marchio considerato identico o simile ad un marchio anteriore, poiché crea confusione per il pubblico.

Preso atto che la normativa sui marchi è risultata insufficiente per impedire registrazioni abusive di nomi di dominio, il Senato degli Stati Uniti ha approvato in data 29 novembre 1999, l’ Anti-cybersquatting Consumer Protection Act.
Questa legge si prefigge di reprimere e disincentivare il fenomeno del Cybersquatting che costringe molti imprenditori a mercanteggiare sborsando ingenti somme di danaro a titolo di riscatto, per ottenere la consegna dei propri segni distintivi, o del proprio nome, registrati nel frattempo da altri con nomi di dominio sul web.
Per quanto riguarda il business della Keyword, altra tecnica di contraffazione on line, essa consiste in una ricerca (query) di parole chiave per risalire ad un prodotto.
Le parole chiave assumono quindi importanza come un vero e proprio segno distintivo.
Pertanto è necessario che l’impresa, la quale svolga il commercio dei suoi prodotti tramite siti web, individui con precisione le parole chiave da utilizzare per pubblicizzare i propri prodotti e monitorare il proprio sito e la piattaforma, al fine di impedire che parole chiavi uguali o simili possano confondere la clientela e quindi porre in essere una vera e propria ipotesi di contraffazione del marchio

Parti coinvolte nella contraffazione online

-Il titolare del marchio contraffatto

Il titolare del marchio, ha il diritto esclusivo di vietare a terzi, salvo il proprio consenso, l’uso nel commercio di: a) un segno distintivo identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato; b) un segno che, a motivo della identità o della somiglianza con il marchio di impresa e della identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito ad un rischio di confusione per il pubblico.
Ne consegue che è divenuta di fondamentale importanza, per il titolare del marchio, utilizzare gli strumenti che consentono un controllo in merito all’uso non autorizzato del proprio segno distintivo, quali: a)lo strumento normativo messo a disposizione dal Garante delle Telecomunicazioni AGCOM “ Nuovo Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettroniche” entrato in vigore il 31 marzo 2014, che offre una tutela per i casi in cui la contraffazione diventa “pirateria digitale” attraverso una procedura on line capace di rintracciare gli Internet Server Provider e i gestori dei siti, b)lo strumento normativo AGCM, tramite il quale il titolare del marchio può richiedere di rimuovere il sito che offre prodotti-clone (merce contraffatta) di altri prodotti originali i quali sono protetti da marchi e design registrati.
Quest’ultima tecnica si basa su un tipo di tutela incentrata sull’inibitoria cautelare ex art 131 del C.P.I.

-La responsabilità dell’inserzionista

Il primo soggetto ad essere chiamato a rispondere è l’inserzionista ovvero colui che, tramite la pubblicazione di un sito, promuove la vendita di merce con segni identici o simili e quindi idonei a recare pregiudizio a privati e/o imprese, titolari di marchi registrati.

-La responsabilità dell’Internet Service Provider

Con l’evoluzione delle reti web si è avuto lo sviluppo di nuove figure commerciali, quali i provider. Questi hanno una posizione centrale per l’economia digitale globale, in relazione agli illeciti commessi da terzi per mezzo delle loro piattaforme informatiche.
Infatti gli illeciti che si consumano on line ed in particolare la contraffazione on line, avvengono per mezzo della rete con la utilizzazione di dati o informazioni che possono costituire violazione di diritti di proprietà intellettuale ed industriale.
Attualmente la norma di riferimento è la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’ 8 giugno 2000 relativa al commercio elettronico.
Inoltre, attraverso la Raccomandazione 2018/334/UE l’Unione europea ha evidenziato l’importanza di una collaborazione da parte di prestatori di servizi on line con le autorità competenti, basata sulla informazione di eventuali illeciti a tutela delle imprese, dei diritti dei cittadini e della società in generale.

-Il consumatore digitale

Al centro del commercio vi è il consumatore al quale deve essere garantito un acquisto sicuro con l e-commerce che è alla base di un rapporto di fiducia tra lo stesso e tale nuovo tipo di commercio on-line.
L’incremento dei siti di e-commerce, è dovuta alla riduzione dei costi struttura di un negozio, personale e pertanto le imprese riescono a praticare prezzi inferiori attirando una maggiore numero di clientela ed assicurandosi un buon margine di profitti.
Tuttavia, se da un lato la diffusione dell’ e-commerce agevola il consumatore, oltre che le imprese, poiché amplia le sue possibilità di acquisto di beni o servizi, dall’ altro lato, è necessario tutelarlo per limitare il più possibile il rischio di acquisti in siti posti in essere illecitamente.
Fra le principali raccomandazioni a tutela dei consumatori per i propri acquisti on line, è necessario verificare l’aspetto del sito internet: ossia occorre dare una lettura alle informazioni per identificare l’impresa come ad es la Partita IVA e le condizioni di vendita del prodotto, come ad esempio le spese di spedizione, i tempi di consegna, le modalità per esercitare il diritto di recesso, i metodi di pagamento.

Considerazioni finali

L’attualità del problema di intervenire legislativamente per la regolamentazione in materia di internet e del fenomeno di domain names è ben evidenziato dalla necessità espressa dagli operatori commerciali che quotidianamente usufruiscono della rete telematica per la tutela dei propri interessi economici.
Una prima risposta è arrivata da parte della ICANN il nuovo organismo internazionale di gestione de Domain name System, che ha affrontato una serie considerevole di controversie ed inoltre nel 1999 sono state emanate le regole sostanziali per la risoluzione dei conflitti fra nomi di dominio con la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, unitamente alle norme procedurali Rules for Uniform Comain Dispute Resolution Policy.

Questi precetti hanno consentito la nascita di un sistema di risoluzione delle controversie totalmente “virtuale” innovativo che si adatta alle esigenze emergenti della rete telematica.

Grazie ad essi gli utenti posso sottoporre le proprie dispute ad una delle organizzazioni accreditate presso l’ICANN compilando un apposito modulo, messo a loro disposizione in forma digitale ed inviarlo.

Il nuovo sistema è inoltre molto rapido e ciò serve a contrastare il problema della velocità di trasmissione degli effetti dannosi derivante dalla commissione di un atto illecito nel cyberspazio, posto che il pregiudizio che ne può derivare , anche solo in poche ore è immenso.

L’inidoneità delle norme nazionali in materia di marchi a regolare ipotesi di cybersquatting si presenta come campanello d’allarme circa la necessità di riconoscere ai nomi di dominio natura e funzioni diverse dagli altri tipi di identificativi utilizzati nel mondo reale e pertanto, di fronte ad una nuova realtà, priva di condizionamenti di tempo e spazio, come il cyberspazio, sono necessarie nuove regole per assicurare in maniera più efficace la compensazione del danno causato ai detentori dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale, nonchè del diritto d ‘autore, considerati il centro della nostra economia.

Avv. Fulvia Trincia
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