L’avvocato Fulvia Trincia risponde: il nome a dominio natura e qualificazione. Il nome a dominio (Domain Name System) si trova nella zona intermedia tra la tutela del diritto al proprio nome (art. 6 sgg. cod. civ.) e quella dei marchi di impresa registrati (cod. proprietà industriale D.lgs 30/2005).
L’avvocato Fulvia Trincia risponde: il nome a dominio natura e qualificazione
Esso si colloca all’interno del web ed è segno distintivo di un sito. Non può essere compreso al di fuori della realtà del web e della tendenza del web ad imitare il mondo della realtà.
Esemplare di questa tendenza è proprio il c.d. nome “a dominio” che vuole imitare l’istituto della proprietà, con riguardo ad un bene immateriale, quale il nome.
In generale, chiunque si può opporre all’uso di un nome altrui, in quanto abusivo e lesivo del proprio nome, ove appunto la controparte non possa vantare un nome “a dominio”.
Ove invece il nome “a dominio” venga usato per finalità commerciali, esso si avvicina al marchio e ad esso può sempre opporsi il titolare di un marchio già registrato, che rechi lo stesso nome e per prodotti simili (v. art. 22 cod. proprietà industriale).
Nel campo della moda, l’uso del nome “a dominio” si presenta particolarmente favorevole, perché il prodotto di moda, consistente in una particolare linea del modello e nella forma di esso o in un colore del tessuto, si presenta più che collegato oggettivamente ai prodotti e al servizio della casa di moda che li ha prodotti (tali da dover essere identificati a mezzo di un segno distintivo, quale il marchio), invece che alla persona (fisica) dell’Autore e quindi al “nome” di esso quale “creatore”. Si osserva dunque una doppia esigenza di tutela: quella, personale, del suo autore e quella commerciale che ha il fine di evitare la confusione con altri modelli o prodotti consimili di altre case di moda.
Il nome “a dominio”, nella sua flessibilità, consentirebbe ad es. di concentrare la tutela su di un particolare aspetto o forma del prodotto (ad es. il colore) il che non sarebbe possibile con il marchio, poiché con esso occorre bilanciare il diritto ad essere titolari di un marchio di colore con l’interesse generale alla libera disponibilità di tale colore, e quindi al sistema della concorrenza. La valutazione del carattere distintivo del marchio in relazione ad un colore deve essere effettuata in concreto con riguardo ai prodotti ed ai servizi indicati nella domanda di registrazione e tenendo conto della percezione di tale marchio da parte del pubblico. Nel nome a dominio, il colore scelto può permettere di consentire all’ utente l’accesso al sito e di distinguere quello specifico spazio digitale da tutti gli altri.
Con il nome “a dominio”, ove registrato, si assommano dunque i vantaggi connessi alla notorietà del nome, proprio o di altri, con quelli che possono nascere dall’uso di un segno distintivo del prodotto. Si può anche dire che il nome, quale “bene immateriale”, subisce quasi un processo di cosificazione, in quanto oggetto di “dominio”, cioè il nome diventa “bene” e non più “segno” solo distintivo di un prodotto.
