L’avvocato Fulvia Trincia risponde: il nome a dominio natura e qualificazione

L'avvocato Fulvia Trincia risponde: il nome a dominio natura e qualificazioneL’avvocato Fulvia Trincia risponde: il nome a dominio natura e qualificazione. Il nome a dominio (Domain Name System) si trova nella zona intermedia tra la tutela del diritto al proprio nome (art. 6 sgg. cod. civ.) e quella dei marchi di impresa registrati (cod. proprietà industriale D.lgs 30/2005).

L’avvocato Fulvia Trincia risponde: il nome a dominio natura e qualificazione

Esso si colloca all’interno del web ed è segno distintivo di un sito. Non può essere compreso al di fuori della realtà del web e della tendenza del web ad imitare il mondo della realtà.
Esemplare di questa tendenza è proprio il c.d. nome “a dominio” che vuole imitare l’istituto della proprietà, con riguardo ad un bene immateriale, quale il nome.
In generale, chiunque si può opporre all’uso di un nome altrui, in quanto abusivo e lesivo del proprio nome, ove appunto la controparte non possa vantare un nome “a dominio”.
Ove invece il nome “a dominio” venga usato per finalità commerciali, esso si avvicina al marchio e ad esso può sempre opporsi il titolare di un marchio già registrato, che rechi lo stesso nome e per prodotti simili (v. art. 22 cod. proprietà industriale).

Nel campo della moda, l’uso del nome “a dominio” si presenta particolarmente favorevole, perché il prodotto di moda, consistente in una particolare linea del modello e nella forma di esso o in un colore del tessuto, si presenta più che collegato oggettivamente ai prodotti e al servizio della casa di moda che li ha prodotti (tali da dover essere identificati a mezzo di un segno distintivo, quale il marchio), invece che alla persona (fisica) dell’Autore e quindi al “nome” di esso quale “creatore”. Si osserva dunque una doppia esigenza di tutela: quella, personale, del suo autore e quella commerciale che ha il fine di evitare la confusione con altri modelli o prodotti consimili di altre case di moda.

Il nome “a dominio”, nella sua flessibilità, consentirebbe ad es. di concentrare la tutela su di un particolare aspetto o forma del prodotto (ad es. il colore) il che non sarebbe possibile con il marchio, poiché con esso occorre bilanciare il diritto ad essere titolari di un marchio di colore con l’interesse generale alla libera disponibilità di tale colore, e quindi al sistema della concorrenza. La valutazione del carattere distintivo del marchio in relazione ad un colore deve essere effettuata in concreto con riguardo ai prodotti ed ai servizi indicati nella domanda di registrazione e tenendo conto della percezione di tale marchio da parte del pubblico. Nel nome a dominio, il colore scelto può permettere di consentire all’ utente l’accesso al sito e di distinguere quello specifico spazio digitale da tutti gli altri.

Con il nome “a dominio”, ove registrato, si assommano dunque i vantaggi connessi alla notorietà del nome, proprio o di altri, con quelli che possono nascere dall’uso di un segno distintivo del prodotto. Si può anche dire che il nome, quale “bene immateriale”, subisce quasi un processo di cosificazione, in quanto oggetto di “dominio”, cioè il nome diventa “bene” e non più “segno” solo distintivo di un prodotto.

Esso presenta i caratteri seguenti:
Ad es. il nome, in quanto collegato alla immagine della persona e alla funzione da essa svolta ha di per sé capacità distintiva senza ricorrere ad altri elementi distintivi.
Si potrebbe altresì sostenere che il riconoscimento di un nome “a dominio”, in quanto collegato all’idea della proprietà, non subisca decadenza ove non venga usato dal suo titolare (v. invece per il limite dell’uso effettivo del marchio, l’art. 24 l. propr. Industriale) né che esso possa subire l’effetto di esaurimento, previsto per i diritti di proprietà industriale (art. 5 legge della propr. Ind.). Sembra altresì che esso non risulti sottoposto a limiti temporali che sono propri “del diritto di utilizzazione economica per diritto d’Autore”, art. 44 l. propr. Ind.). E’ certo che l’uso del nome “a dominio” sopravvive alla scomparsa del suo titolare e continua a poter essere usato anche oltre i settanta anni dopo la morte dell’Autore.

Dunque, in estrema sintesi, i vantaggi propri dell’uso del nome “a dominio” è di mettere assieme la forza simbolica ed evocativa del nome, ove fornito di successo e notorietà e quindi della tutela di cui esso può godere, quale diritto della persona (art. 6 sett. Cod. Civ.) specie a fronte della contraffazione compiuta da altri, con l’esclusività che ad esso può essere garantita, sul terreno della concorrenza, dalla sua registrazione, alla pari di un marchio registrato (art. 7 l. sulla propr. ind.).

Ma ciò spiega come il numeroso contenzioso che è venuto in essere ha avuto appunto riguardo ad ipotesi in cui la richiesta di registrazione di un nome di dominio risultava coincidente con un marchio, a volte celebre.
Infatti, l’acquisto, senza alcun criterio, dei nomi di dominio costituiti da marchi celebri o da parole di uso comune, comportava spesso la rivendita degli stessi ai soggetti interessati, ad un prezzo assai più elevato rispetto al costo della registrazione (c.d. cybersquatting).

Pertanto, secondo l’orientamento maggioritario della Giurisprudenza, si applica anche ai nomi a dominio l’art.12 co.1 lett. B) del D.lgs 30/2005, e quindi non possono costituire oggetto di registrazione i segni che, alla data del deposito della domanda, siano identici o simili ad un segno già noto come ditta, marchio, denominazione o ragione sociale, insegna, nome a dominio, usato nella attività economica o altro segno distintivo adottato da altri, se tale registrazione è causa di identità o affinità fra l’attività di impresa esercitata da un soggetto ed i prodotti e/o servizi per i quali il nome a dominio è registrato, ossia qualora possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni. (Cass. civ. 2976/2020).

La tutela del nome a dominio

La tutela del nome “a dominio” finisce con il seguire il modello della proprietà. Il titolare di un nome a dominio, così come il proprietario, può esercitare l’azione di rivendica che consiste, nel caso di specie, non già nella restituzione materiale della cosa, ma nell’ottenere la dichiarazione di nullità dell’attestato di registrazione del nome “a dominio” da altri illegittimamente ottenuto (art. 133 l. propr. Ind.).
E inoltre egli può ottenere la revoca della registrazione del nome “a dominio”, da altri ottenuta in violazione dell’art. 22 legge marchi (art. 118 comma 6 legge marchi).

E’ altresì da considerare che il nome “a dominio”, come segno distintivo di un diritto di proprietà industriale, è altresì tutelato ove l’uso di esso costituisca un elemento di “concorrenza sleale” ai sensi dell’art. 2598 c.c.
E’ specie sotto questo aspetto che la tutela del nome “a dominio” si distacca nettamente dalla tutela del diritto personale al nome, il quale, di per sé, non dovrebbe avere alcuna funzione sul terreno della concorrenza economica, per accedere invece alla tutela dei segni distintivi della impresa, così da costituire un limite acchè altri possano usare lo stesso nome “idoneo a produrre confusione con i segni distintivi da altri legittimamente usati” (art. 2598 c.c.).

Avv. Fulvia Trincia
Per contattare l’avvocato:

Avv. Fulvia Trincia
Largo Olgiata 15 isola 106 – 00123 Roma
fulviatrincia@email.it
Tel.+39 0630880156

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:
leichic-it 8415 Articoli
La redazione di Leichic cura il sito con articoli di moda e lifestyle dal 2010