L’attuale emergenza sulle famiglie separate comporta nuove e/o ulteriori problematiche tra i separati e/o divorziati, riguardo la frequentazione dei figli, a seguito delle misure restrittive per il contenimento del contagio.
Il D.L. n.18-2020 del 17.03.2020, all’ art.1 ha stabilito il divieto “a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”.
La dizione “assoluta urgenza” non è stata chiara, per cui è intervenuto il Governo con le Faq pubblicate sul proprio sito in data 23.03.2020, per specificare che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti in ogni caso secondo le modalità previste dal Giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”.
Si potrebbe dunque affermare che anche a seguito del D.L. n.18/2020, non sussistono limitazioni per gli spostamenti necessari per l’esercizio del diritto di visita. Tuttavia su questo preciso aspetto non vi sono altrettante specifiche precisazioni e dunque allo stato attuale non vi è assoluta certezza per genitori e figli.
Ne consegue che sono molti i genitori che chiedono se anche con le misure restrittive possa essere rispettata la bigenitorialità.
Il Tribunale di Milano è intervenuto con decreto del 11.03.2020 per specificare che”…. gli spostamenti dei genitori per raggiungere i propri figli devono considerarsi sempre consentiti”.
Tale precisazione ha anche la finalità di chiarire che, in ogni caso, il genitore collocatario non può strumentalizzare le varie disposizioni per impedire all’altro di vedere i figli, poiché commetterebbe sicuramente un illecito.
Ma, posto che il diritto di visita è collegato al primario interesse del minore, occorre valutare caso per caso anche l’interesse dello stesso a non essere esposto a rischi di
contagio. Il suddetto principio di tutela della salute del minore è stato confermato dal Tribunale di Trento che, con decreto del 6 aprile 2020, ha accolto un ricorso presentato dalla madre con cui vivono i figli e quindi ha dato una interpretazione restrittiva alle norme che limitano gli spostamenti dettate dal Dpcm del 22 marzo, sospendendo provvisoriamente gli incontri con il genitore non collocatario.
